IVG: cos’è

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03/10/2021

La IVG, nel nostro paese viene sancita da una legge del 22 maggio del 1978, la 194 per l’esattezza, e riguarda e regola tutte quelle norme atte a tutelare a livello sociale la maternità e l’interruzione volontaria di una gravidanza. Ecco quali sono, a grandi linee, le materie di cui si occupa la 194: innanzitutto, il periodo entro il quale una donna può attuare una interruzione di gravidanza, che è espresso entro i primi 90 giorni di gestazione (questo perché, da un punto di vista strettamente fisico, entro questi giorni esistono molti meno rischi).

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E’ prevista una interruzione di gravidanza oltre tali limiti di tempo, ma soltanto se vengono accertati gravissimi motivi sia da un punto di vista fisico che psichiatrico. Motivazioni che dovranno essere certificate da medici e specialisti in maniera scrupolosa.

E’ previsto che, ad interrompere una gravidanza, siano anche giovani donne al di sotto dei diciotto anni. In questo caso, per poter portare a termine l’interruzione di gravidanza, è necessario che esista una specifica autorizzazione da parte di entrambi i genitori, oppure da parte dell’eventuale giudice tutelare.

La posizione dei medici, può essere soggetto a ‘obiezione di coscienza’, cioè il rifiuto di effettuare una interruzione volontaria di gravidanza laddove, per forti motivi morali, non ritengano di doverla effettuare. In ogni caso, dopo l’introduzione nel nostro paese della pillola, si è registrata una forte riduzione del ricorso all’interruzione volontaria (nel 1983 ad esempio, gli aborti in Italia sono stati circa 234 mila, e nel 1998 sono stati 138 mila…). Ovviamente, ogni donna può avvalersi della IVG, presupponendo che, dietro questa scelta, sussistano forti motivazioni personali e una profonda consapevolezza.



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