Esenzioni pagamento ticket

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08/10/2020

Esenzione ticket sanitario 2020. Tutto quello che c’è da sapere: requisiti, patologie e come fare per ottenerla.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede che i contribuenti prendano parte alla spesa sanitaria attraverso il pagamento di un ticket. Questo avviene per specifiche prestazioni sanitarie offerte, tra cui il pronto soccorso, le cure termali, le prestazioni specialistiche presso l’Azienda Sanitaria Territoriale (ASL) e centri convenzionati, l’acquisto dei farmaci.

L’art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modificazioni stabilisce quest’agevolazione per tutti i cittadini economicamente disagiati o in condizioni sanitarie precarie che dovessero aver bisogno di prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e/o specialistiche ambulatoriali.

Come ottenere l’esenzione

Costituisce diritto di esenzione al ticket l’appartenenza alle seguenti categorie:

  • reddito basso o disoccupazione;
  • percezione della pensione sociale;
  • età inferiore a 6 anni e superiore a 65;
  • presenza di malattie croniche o rare;
  • invalidità.

In caso di richiesta di esenzione per reddito, è necessario presentare alla propria ASL di residenza un’autocertificazione contenente i propri dati personali e il reddito complessivo del nucleo familiare (per calcolarlo, leggi il paragrafo successivo). I disoccupati dovranno integrare anche l’indicazione del Centro per l’impiego presso il quale sono registrati e una sottoscrizione con l’impegno a comunicare la data di cessazione della NASPI. A questi documenti vanno aggiunti copia del documento di identità in corso di validità e dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci.


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Invece, per ottenere l’esenzione per la presenza di malattie croniche o rare o di invalidità, è necessario rivolgersi all’ASL di residenza in possesso di una certificazione che attesti una o più malattie presenti nell’elenco contenuto nella normativa di riferimento e che sia stata rilasciata da un ospedale o da altre strutture ambulatoriali pubbliche. Come documenti sono validi anche copia della cartella clinica rilasciata da una struttura pubblica o da una struttura ospedaliera privata accreditata (in questo caso, è necessaria anche la valutazione del medico del Distretto sanitario della propria ASL), copia del verbale di invalidità, certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari, certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione Europea.

A questo punto, se si è in possesso dei requisiti richiesti, l’Azienda Sanitaria Locale rilascia un attestato di esenzione che riporta la definizione della malattia e relativo codice identificativo, nonché le prestazioni fruibili. Una volta ottenuto il certificato provvisorio, bisogna poi consegnarlo al medico di famiglia.

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Codici di esenzione per reddito

Le esenzioni per reddito hanno un codice alfanumerico di riconoscimento. Vediamoli nel dettaglio:

  • E01: cittadini di età inferiore a 6 oppure superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore o uguale a € 36.151,98;
  • E02: cittadini disoccupati e loro familiari a carico se essente parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 oppure fino a € 11.362,05 euro in presenza del coniuge; tale cifra è incrementata di ulteriori € 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • E03: cittadini che percepiscono pensioni o assegni sociali e relativi familiari a carico;
  • E04: cittadini di età superiore a 60 anni che riscuotono la pensione minima e loro familiari a carico, se appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo fino a € 8.263,31; tale regole ha le stesse deroghe dell’esenzione E02.

E’ necessario specificare che per nucleo familiare si intende quello rilevante a fini fiscali, dunque non a livello anagrafico. Un nucleo familiare è costituito dall’interessato ovvero dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato e da eventuali familiari a carico. Questi ultimi sono tutti coloro non fiscalmente indipendenti ovvero quei i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali.

Per calcolare il reddito complessivo del nucleo familiare non bisogna far altro che sommare i redditi dei singoli membri del nucleo. Ai fini dell’esenzione va preso in considerazione il reddito complessivo dell’anno precedente alla domanda.

Resta inoltre da chiarire che la maggior parte delle esenzioni ha uguale applicazione su tutto il territorio nazionale, ma ogni regione ha la possibilità di introdurre variazioni.

Come esercitare il diritto all’esenzione per reddito

Tutti coloro che hanno diritto all’esenzione per reddito sono inserite in un elenco consultabile direttamente dal medico di base e dal pediatria. All’atto della prescrizione dell’esame o della visita avverrà la verifica del diritto di esenzione; qualora questo sussista, verrà riportato il relativo codice sulla ricetta.

Qualora il proprio nominativo non fosse presente nel suddetto elenco, sarà necessario rivolgersi nuovamente alla propria ASL di appartenenza.

Prestazioni comprese nell’esenzione per reddito

L’esenzione per reddito permette di effettuare tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e/o specialistiche ambulatoriali.

Per quanto riguarda invece l’assistenza farmaceutica non prevede particolari vantaggi. La normativa vigente classifica già i farmaci in tre fasce, a prescindere dal diritto all’esenzione:

  • fascia A, medicinali gratuiti per tutti gli assistiti
  • fascia A con Nota AIFA, prodotti farmaceutici gratuiti solo per persone in particolari condizioni di salute indicate nella Nota AIFA
  • fascia C, preparati a pagamento per tutti gli assistiti.

In quasi tutte le Regioni italiane è previsto il pagamento di ticket minimo anche sui farmaci di fascia A, in genere una quota fissa per confezione o per ricetta. Coloro che hanno diritto all’esenzione per reddito non dovrebbero essere tenuti al pagamento di questo ticket, ma per avere delucidazioni sui casi di esenzione regionale anche sui medicinali di fascia A occorre rivolgersi direttamente alla propria ASL o agli uffici regionali di competenza.

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